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Mense più care per le aziende

di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi

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4 Settembre 2008

Dal 2009 saranno più onerosi i servizi di mensa e le prestazioni sostitutive, mentre già da settembre sono scattati i benefici Iva sui buoni pasto. Tra i vari effetti recati dall'articolo 83, comma 28 bis del decreto legge 112/2008, significativi cambiamenti si hanno sul trattamento – ai fini Iva e delle imposte sul reddito – degli oneri per la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti di imprese e professionisti.
Uno degli effetti che ne deriva è, ad esempio, l'agevolazione per i buoni pasto, per i quali dal 1° settembre è scattata la detrazione dell'Iva; penalizzate dal nuovo regime di deducibilità Ires delle spese di ristorazione in vigore dal prossimo esercizio sono invece le mense aziendali.
Vitto e alloggio
In conseguenza delle modifiche, il quadro normativo viene semplificato prevedendosi la detrazione dell'imposta riguardante tutte: le prestazioni alberghiere (ad esempio, quelle sostenute dai dipendenti, amministratori e/o collaboratori in occasione di trasferte); le somministrazioni di alimenti e bevande a prescindere dal luogo in cui i pasti vengono consumati. Dovrebbe quindi essere confermata la detraibilità dell'imposta sulle somministrazioni rese in locali diversi da quelli dell'impresa ovvero in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale; possibile, ad esempio, la detrazione dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto dei "buoni pasto", nonché quella relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi sulla base di contratti stipulati direttamente dai datori di lavoro con gli esercenti, nel sistema previgente indetraibile (circolare 150/94).
Poiché la nuova norma non modifica l'articolo 19-bis 1, lettera f) ed h) dello stesso Dpr 633/1972, restano vigenti le limitazioni alla detrazione dell'Iva nei casi di: acquisto o importazione di alimenti e bevande (salvo che gli stessi formino oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa); imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito. Tenuto conto della circostanza che l'indetraibilità dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza non opera in relazione all'acquisto di beni il cui costo unitario non sia superiore a 25,82 euro, se ne dovrebbe dedurre la detraibilità dell'Iva limitatamente alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di vitto fornite gratuitamente a terzi (ad esempio clienti e ospiti in genere) entro quel limite.
Mensa in appalto
Fino a tutto il periodo d'imposta 2008 i costi sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di mensa nei confronti del personale dipendente gestiti in base a contratti di appalto beneficiano del seguente trattamento:
– irrilevanza fiscale e contributiva nei confronti dei dipendenti (articolo 51, comma 2, lettera c del Tuir);
– deducibilità integrale dei costi dal reddito d'impresa, costituendo le spese per mensa prestazioni per lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 95, comma 1 del Tuir;
– detraibilità dell'Iva, ricadendo la mensa tra le fattispecie per le quali non si applicava il regime di indetraibilità previsto dalle lettere e ed f dell'articolo 19-bis 1 del Dpr 633/1972 in vigore sino al 31 agosto 2008.
In questo quadro si innesta la modifica all'articolo 109, comma 5 del Tuir, con il quale viene previsto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, che «le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento».
L'agenzia delle Entrate dovrà chiarire come questa previsione vada coordinata con l'articolo 95, comma 1 del Tuir che stabilisce, invece, l'integrale deducibilità ai fini dell'Ires delle erogazioni in denaro e in natura a favore dei dipendenti. In altri termini, andrà evidenziato se la norma che limita la deduzione delle spese di somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti, diverse da quelle sostenute in occasione di trasferte, debba applicarsi anche alle somministrazioni di vitto organizzate nella forma di mensa aziendale gestita tramite contratto di appalto.
Il coordinamento appare più rilevante coinvolgendo non solo la deduzione delle spese per il servizio di mensa aziendale appaltata ma anche il trattamento delle somministrazioni di mensa diffusa con carta elettronica – "restaurant card" – come pure i servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto o convenzioni); viceversa, nessuna modifica dovrebbe interessare il trattamento dei costi per la gestione diretta dei servizi di mensa per i quali il nuovo comma 5 dell'articolo 109 del Tuir non dovrebbe trovare applicazione.

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